STATUTO
della fondazione onlus
FONDAZIONE DEI CAMPI FLEGREI
Art.1
E' costituita la fondazione organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata
Fondazione dei Campi Flegrei
con sede in Pozzuoli (provincia di Napoli) alla via Campana
n.268.
La fondazione non ha scopo di lucro.
La fondazione utilizza nella propria denominazione ed in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico l'acronimo Onlus, a rappresentare la locuzione
"Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".
Art.2
La fondazione potrà istituire sedi secondarie od uffici sia in
Italia che all'estero per lo svolgimento della sua attività
nonché per la promozione e lo sviluppo delle relazioni
nazionali ed internazionali di sostegno alla fondazione
stessa.
Art.3
La fondazione si propone esclusivamente finalità culturali e
d'interesse culturale, e più esattamente: premesso che i Campi
Flegrei, per la loro peculiarità storica, archeologica e
culturale, rappresentano un sistema territoriale di grande
rilevanza ed interesse scientifico nonchè turistico, sia a
livello nazionale che internazionale, ad oggi non
adeguatamente valorizzato, ha come scopo valorizzare e
promuovere tale territorio,in conformità ai principi espressi
nel Capo II del Codice dei Beni culturali ed Ambientali,
attraverso una pianificazione strategica che preveda:
-a) la tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio
archeologico dei Campi Flegrei, come storicamente
identificati, con l'obiettivo ultimo di realizzazione e
gestione di un vero e proprio Parco archeologico diffuso dei
Campi Flegrei;
-b) ed in generale la tutela, la promozione e la
valorizzazione, anche all'estero, del patrimonio archeologico,
culturale ed artistico nazionale, anche con programmi di
ricerca scientifica.
La fondazione potrà anche fornire attività di consulenza per
la valorizzazione del patrimonio archeologico, culturale ed
artistico nazionale e di altre nazioni, allo scopo di
condividere e diffondere le proprie esperienze.
E' fatto divieto alla fondazione di svolgere attività diversa
da quella sopra elencata.
Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di
tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque
connesse, la fondazione può compiere qualsiasi attività
mobiliare, immobiliare ed economica - finanziaria nonchè tutti
gli atti e le operazioni ritenuti necessari e/o opportuni,
anche al fine di valorizzare e potenziare l’incoming
scientifico e turistico culturale dell'area integrando le
risorse culturali con servizi innovativi.
La fondazione potrà instaurare con gli enti pubblici
competenti qualsiasi tra le forme di rapporto o collaborazione
previste dal Codice dei beni culturali ed ambientali
(D.lgs.n.42 del 22 gennaio 2004) o che in futuro possano esser
previste da qualsiasi altra normativa, e dunque, a titolo
esemplificativo, contratti di sponsorizzazione (sia tecnica
che finanziaria), contratti di concessione, la costituzione di
soggetti di cui all'art.112 comma 5 del cennato Codice dei
beni culturali ed ambientali e così via.
Art.4
Il patrimonio della fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro
o di beni mobili ed immobili, effettuati dai fondatori o dai
partecipanti;
- dall'elargizioni fatte da enti o da privati, con espressa
destinazione ad incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato,
da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai proventi della propria attività che l'Assemblea dei
fondatori abbia deliberato di destinare ad incremento del
patrimonio.
Art.5
Il fondo di gestione della fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e
dalle attività della fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non
siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da
enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi dei partecipanti.
Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per
il funzionamento della fondazione stessa e per la
realizzazione dei suoi scopi. Pertanto gli utili e gli avanzi
di gestione sono obbligatoriamente destinati alle attività
istituzionali od a quelle strettamente connesse.
Art.6
L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina
il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 novembre l'Assemblea dei fondatori approva il
bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed
entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio
decorso, predisposti dal Consiglio di gestione.
Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del
consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.
Gli organi della fondazione, nell'ambito delle rispettive
competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni
nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere
impiegati per il ripianamento dell'eventuali perdite di
gestioni precedenti ovvero per il potenziamento delle attività
della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per
l'incremento od il miglioramento della sua attività.
E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione
nonchè di fondi e riserve durante la vita della fondazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge.
Art.7
I membri della fondazione si dividono in:
- Fondatori;
- Partecipanti sostenitori a tempo indeterminato;
- Partecipanti sostenitori;
- Partecipanti istituzionali;
- Partecipanti volontari.
Art.8
Fondatori sono coloro che hanno partecipato all'atto
costitutivo o che comunque abbiano formulato adesione alla
fondazione, accettata da tutti i primi costituenti, prima del
definitivo decreto di riconoscimento della medesima
Art.9
Possono divenire partecipanti sostenitori a tempo
indeterminato, nominati tali con delibera adottata a
maggioranza assoluta dall'Assemblea dei fondatori, le persone
fisiche, singole od associate, e giuridiche, pubbliche o
private, che contribuiscono al fondo di dotazione ed al fondo
di gestione, nelle forme e nella misura determinata, nel
minimo, dall'Assemblea dei fondatori, con le modalità previste
dal presente statuto.
Art.10
Possono ottenere la qualifica di partecipanti sostenitori, le
persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche
o private, che, condividendo le finalità della fondazione,
contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla
realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro,
annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non
inferiore a quella stabilita, anche annualmente,
dall'Assemblea dei fondatori.
I partecipanti sono nominati tali dal Consiglio di gestione.
La qualifica di partecipante sostenitore dura per tutto il
periodo per il quale il contributo è stato regolarmente
versato.
Art.11
Sono partecipanti istituzionali gli enti pubblici e privati
che contribuiscono al fondo di dotazione od al fondo di
gestione della fondazione nelle forme e nella misura,
determinata, nel minimo, dall'Assemblea dei fondatori e sono
nominati tali dal Consiglio di gestione.
La qualifica di partecipante istituzionale dura per tutto il
periodo per il quale il contributo è stato regolarmente
versato.
Art.12
Possono ottenere la qualifica di partecipanti volontari,
nominati tali dal Consiglio di gestione, le persone fisiche,
singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, che
contribuiscono agli scopi della fondazione con un contributo
ovvero con una attività, anche professionale, di particolare
rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali,
come determinato dall'Assemblea dei fondatori.
L'Assemblea dei fondatori potrà determinare con regolamento la
suddivisione e raggruppamento dei partecipanti volontari per
categorie di attività e partecipazione alla fondazione.
La qualifica di partecipante volontario dura per tutto il
periodo per il quale il contributo è stato regolarmente
versato ovvero la prestazione regolarmente effettuata.
Art.13
La qualifica di partecipante alla fondazione,
indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà
diritto a quanto previsto dal successivo articolo 21 ed alla
partecipazione alle iniziative della fondazione.
Art.14
L'Assemblea dei fondatori decide:
. con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
membri, l'esclusione di partecipanti sostenitori a tempo
indeterminato,
. e con il voto favorevole della maggioranza dei membri
l'esclusione di partecipanti appartenenti alle altre
categorie,
per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri
derivanti dal presente statuto, tra cui, in via
esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed
i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con
le componenti della fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non
patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo
anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche
stragiudiziali.
I partecipanti sostenitori a tempo indeterminato ed i
partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla
fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle
obbligazioni assunte.
I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla
fondazione, fatta eccezione per i motivi sopra elencati nel
secondo comma; in tal caso e nel caso di recesso, i componenti
gli organi nominati o designati, in quanto espressione
dell'escluso o receduto, decadono immediatamente.
Infine sarà escluso di diritto qualsivoglia membro della
fondazione che non sia in regola con la normativa antimafia,
tempo per tempo vigente.
Art.15
Sono organi della Fondazione:
- l'Assemblea dei fondatori;
- il Consiglio di gestione;
- il Presidente della fondazione;
- il Direttore generale;
- il Collegio dei partecipanti;
- il Revisore dei conti
- il Comitato tecnico scientifico.
Art.16
L'Assemblea dei fondatori è composta da un numero variabile di
membri.
Tutti i componenti sono rinnovabili, anche per più mandati.
La composizione sarà la seguente:
- fino a numero 4 (quattro) membri in rappresentanza di
ciascun fondatore;
- un membro in rappresentanza di ciascun partecipante
sostenitore a tempo indeterminato;
- fino a numero 3 (tre) membri scelti tra i partecipanti
appartenenti alle altre categorie, dai membri come sopra
designati.
I membri in rappresentanza dei partecipanti saranno scelti dai
rappresentanti dei fondatori e dei partecipanti sostenitori a
tempo indeterminato tra i nominativi indicati da ciascun
partecipante, entro 45 (quarantacinque) giorni
dall'insediamento dell'Assemblea dei fondatori.
Nelle more dell'espletamento della suindicata procedura
l'Assemblea dei fondatori potrà operare con i soli membri
nominati dai fondatori e dai partecipanti sostenitori a tempo
indeterminato.
Tutti i membri dell'Assemblea dei fondatori restano in carica
sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al
sesto esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca, da
parte dell'organo che li ha nominati, prima della scadenza del
mandato.
In caso di revoca di tutti i membri rappresentanti ciascun
fondatore, l'intera assemblea s'intende decaduta e dovrà
essere ricostituita ai sensi del presente statuto.
Il membro dell'Assemblea dei fondatori che, senza giustificato
motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive della
medesima assemblea può essere dichiarato decaduto
dall'assemblea stessa.
In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della
carica di consigliere, l'Assemblea dei fondatori deve
provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo
comma, alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà
in carica sino allo spirare del termine degli altri.
L'Assemblea dei fondatori approva gli obiettivi ed i programmi
della fondazione proposti dal Direttore generale e verifica i
risultati complessivi della gestione della medesima.
In particolare provvede a:
a) stabilire le linee generali dell'attività della fondazione,
nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo
3;
b) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo
presentati dal Consiglio di gestione;
c) nominare il Presidente della fondazione ed il vice
presidente, scegliendoli tra i propri membri;
d) approvare i regolamenti proposti dal Consiglio di gestione;
e) individuare eventuali dipartimenti della fondazione;
f) fissare i criteri ed i requisiti per acquisire le
qualifiche di partecipante, ai sensi del presente statuto;
g) procedere alla nomina dei partecipanti sostenitori a tempo
indeterminato;
h) deliberare eventuali modifiche statutarie;
i) deliberare in merito allo scioglimento della fondazione ed
alla devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto;
j) nominare il Direttore generale, determinandone funzioni,
retribuzione e natura dell'incarico;
k) determinare il numero dei componenti e nominare i membri
del Consiglio di gestione, determinandone i compensi;
l) determinare il compenso dei membri del revisori dei conti;
m) determinare l'eventuale compenso del Presidente del
collegio dei partecipanti;
n) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti
dal presente statuto.
Le deliberazioni di cui alle lettere b), c) d), g), h), i) e
j) sono validamente adottate con il voto favorevole di una
maggioranza qualificata del 65 per cento (65%) dei voti.
Art.17
L'Assemblea dei fondatori è convocata dal Presidente della
fondazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà
dei suoi membri, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi
altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto
ricevimento, spedita con almeno sei giorni di preavviso
ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax
inviato con tre giorni di preavviso.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno
della seduta, il luogo e l'ora.
Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora
della seconda convocazione e può stabilire che questa sia
fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno
di un'ora di distanza da questa.
Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati
secondo il metodo del voto-proporzionale, alle seguenti
regole:
il quorum costitutivo è formato da un numero voti da
determinarsi sulla base della composizione numerica
dell'assemblea.
Il sessanta per cento (60%) dei voti è attribuito ai
rappresentanti dei Fondatori, in egual misura;
ed il restante quaranta per cento (40%) è suddiviso tra gli
altri membri, in proporzione alla contribuzione complessiva al
patrimonio ed alla gestione della fondazione.
L'assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con
la presenza dei due terzi (2/3) dei voti assegnati.
In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il
numero dei voti rappresentati, purché sia rappresentato almeno
il sessanta per cento (60%) dei voti.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti,
fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente
statuto.
Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal
Presidente e dal segretario della riunione, dallo stesso
nominato, steso su apposito libro da tenersi con le modalità
previste per l'omologo libro delle società per azioni.
Art.18
Il Consiglio di gestione è composto dal Presidente della
fondazione e dai membri nominati dall'Assemblea dei fondatori,
tutti scelti tra gli stessi componenti dell'Assemblea dei
fondatori al proprio interno; essi restano in carica sino
all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al sesto
esercizio successivo alla loro nomina e sono rinnovabili.
La veste di membro dell'Assemblea dei fondatori è compatibile
con quella di membro del Consiglio di gestione.
L'Assemblea dei fondatori determina, all'atto della nomina, il
numero dei membri per l'intero mandato.
Il Consiglio di gestione provvede all'amministrazione
ordinaria e straordinaria ed alla gestione della fondazione,
con criteri di economicità, efficacia ed efficienza,
nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio
approvati dall'Assemblea dei fondatori.
In particolare il Consiglio di gestione provvede a:
- predisporre i programmi e gli obiettivi da presentare
annualmente all'approvazione dell'Assemblea dei fondatori;
- proporre e predisporre regolamenti da sottoporre
all'Assemblea dei fondatori per l'approvazione;
- nominare i partecipanti sostenitori, istituzionali e
volontari;
- nominare i direttori degli eventuali dipartimenti
determinandone le retribuzioni e la qualifica del rapporto;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e
donazioni nonché all'acquisto ed all'alienazione di beni
mobili anche registrati ed immobili;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- nominare il Comitato tecnico-scientifico della fondazione,
regolandone lo svolgimento, chiamando a parteciparvi quelle
cariche, pubbliche o private, e quelle personalità che, per
ruoli istituzionali ovvero particolari competenze e capacità,
guardano con diretta partecipazione all'attuazione
dell'oggetto della fondazione.
Il Comitato tecnico scientifico si riunisce almeno una volta
all'anno.
Ad esso viene sottoposta, dal Consiglio di gestione, una
relazione consuntiva e programmatica dell'operato della
fondazione, affinchè lo stesso formuli le proprie
raccomandazioni per il raggiungimento degli scopi fondatizi.
Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di
gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei
suoi membri.
Il Consiglio di gestione è convocato d'iniziativa del
Presidente della fondazione o su richiesta di un terzo dei
membri; per la convocazione non sono richieste formalità
particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i
membri. Esso è validamente costituito con la presenza della
maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei
presenti.
Art.19
Il Presidente della fondazione, che è anche presidente
dell'Assemblea dei fondatori e del Consiglio di gestione, è
nominato dall'Assemblea dei fondatori ed è rinnovabile.
Egli ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte a
terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità
amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il
Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per
il buon funzionamento amministrativo e gestionale della
fondazione. Il Presidente adotta, in caso di necessità ed
urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di gestione e li
sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima
riunione successiva all'adozione dei citati atti. In
particolare, il Presidente promuove le relazioni con enti,
istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi,
anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a
sostegno delle singole iniziative della fondazione. E' compito
esclusivo del Presidente stabilire l'ordine del giorno delle
riunioni dell'Assemblea dei fondatori e del Consiglio di
gestione. In caso di assenza od impedimento, egli è sostituito
dal vice presidente.
Art.20
Il Direttore generale della fondazione è responsabile del buon
andamento amministrativo, contabile e finanziario della
fondazione. Egli resta in carica sei anni, salvo revoca prima
della scadenza del mandato, anche senza giusta causa. In caso
di decadenza dell'Assemblea dei fondatori, il Direttore
generale s'intende revocato. Il Direttore generale, in tale
ambito, sovrintende allo svolgimento dell'attività della
fondazione. Egli provvede, in particolare, a delineare i
programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento
degli scopi istituzionali nonché a presentare i progetti di
bilancio preventivo e consuntivo. Egli può nominare
procuratori speciali o per una serie di affari, sempre
nell'ambito delle competenze conferitegli. Il Direttore
generale partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni
dell'Assemblea dei fondatori, del Consiglio di gestione e del
Collegio dei partecipanti, con funzioni consultive e di
assistenza al funzionamento degli organi.
Art.21
Il Collegio dei partecipanti è costituito dai partecipanti
alla fondazione e si riunisce quando il Presidente della
fondazione lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia
richiesta un numero di partecipanti che corrisponda ad almeno
un quinto delle contribuzioni complessive alla fondazione.
Possono essere utilizzate anche forme di partecipazione quali
la videoconferenza o tramite apparecchiature tecnologiche che
consentano ai soggetti siti in diverse sedi di intervenire.
Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei
presenti.
Il Presidente del Collegio dei Partecipanti è eletto dalla
maggioranza assoluta dei membri.
Il Collegio dei partecipanti formula, su richiesta del
Presidente della fondazione, pareri consultivi e proposte
sulle attività, programmi ed obiettivi della fondazione, già
delineati ovvero da individuarsi.
Il Collegio dei partecipanti è presieduto dal Presidente del
collegio stesso.
In caso di sua assenza od impedimento, il Collegio è
presieduto dal Presidente della fondazione.
Art.22
Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei fondatori,
vigila sulla gestione finanziaria della fondazione, accerta la
regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte
di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite
relazioni ed effettua verifiche di cassa.
Il Revisore dei conti può partecipare senza diritto di voto
alle riunioni dell'Assemblea dei fondatori e del Consiglio di
gestione. Il Revisore dei conti resta in carica per sei
esercizi sino all'approvazione del bilancio consuntivo
relativo al sesto esercizio successivo alla sua nomina e può
essere riconfermato.
Art.23
In caso di scioglimento della fondazione per qualunque causa,
il patrimonio di cui la medesima è dotata sarà devoluto a
favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre
1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.24
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le
disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in
materia.
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