Statuto
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Organi
 

Statuto

 

STATUTO
della fondazione onlus
FONDAZIONE DEI CAMPI FLEGREI

Art.1
E' costituita la fondazione organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata

Fondazione dei Campi Flegrei

con sede in Pozzuoli (provincia di Napoli) alla via Campana n.268.
La fondazione non ha scopo di lucro.
La fondazione utilizza nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo Onlus, a rappresentare la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

Art.2
La fondazione potrà istituire sedi secondarie od uffici sia in Italia che all'estero per lo svolgimento della sua attività nonché per la promozione e lo sviluppo delle relazioni nazionali ed internazionali di sostegno alla fondazione stessa.

Art.3
La fondazione si propone esclusivamente finalità culturali e d'interesse culturale, e più esattamente: premesso che i Campi Flegrei, per la loro peculiarità storica, archeologica e culturale, rappresentano un sistema territoriale di grande rilevanza ed interesse scientifico nonchè turistico, sia a livello nazionale che internazionale, ad oggi non adeguatamente valorizzato, ha come scopo valorizzare e promuovere tale territorio,in conformità ai principi espressi nel Capo II del Codice dei Beni culturali ed Ambientali, attraverso una pianificazione strategica che preveda:
-a) la tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei, come storicamente identificati, con l'obiettivo ultimo di realizzazione e gestione di un vero e proprio Parco archeologico diffuso dei Campi Flegrei;
-b) ed in generale la tutela, la promozione e la valorizzazione, anche all'estero, del patrimonio archeologico, culturale ed artistico nazionale, anche con programmi di ricerca scientifica.
La fondazione potrà anche fornire attività di consulenza per la valorizzazione del patrimonio archeologico, culturale ed artistico nazionale e di altre nazioni, allo scopo di condividere e diffondere le proprie esperienze.
E' fatto divieto alla fondazione di svolgere attività diversa da quella sopra elencata.
Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, la fondazione può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economica - finanziaria nonchè tutti gli atti e le operazioni ritenuti necessari e/o opportuni, anche al fine di valorizzare e potenziare l’incoming scientifico e turistico culturale dell'area integrando le risorse culturali con servizi innovativi.
La fondazione potrà instaurare con gli enti pubblici competenti qualsiasi tra le forme di rapporto o collaborazione previste dal Codice dei beni culturali ed ambientali (D.lgs.n.42 del 22 gennaio 2004) o che in futuro possano esser previste da qualsiasi altra normativa, e dunque, a titolo esemplificativo, contratti di sponsorizzazione (sia tecnica che finanziaria), contratti di concessione, la costituzione di soggetti di cui all'art.112 comma 5 del cennato Codice dei beni culturali ed ambientali e così via.

Art.4
Il patrimonio della fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o di beni mobili ed immobili, effettuati dai fondatori o dai partecipanti;
- dall'elargizioni fatte da enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai proventi della propria attività che l'Assemblea dei fondatori abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Art.5
Il fondo di gestione della fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi dei partecipanti.
Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. Pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono obbligatoriamente destinati alle attività istituzionali od a quelle strettamente connesse.

Art.6
L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 novembre l'Assemblea dei fondatori approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, predisposti dal Consiglio di gestione.
Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.
Gli organi della fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento dell'eventuali perdite di gestioni precedenti ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento od il miglioramento della sua attività.
E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonchè di fondi e riserve durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.7
I membri della fondazione si dividono in:
- Fondatori;
- Partecipanti sostenitori a tempo indeterminato;
- Partecipanti sostenitori;
- Partecipanti istituzionali;
- Partecipanti volontari.

Art.8
Fondatori sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo o che comunque abbiano formulato adesione alla fondazione, accettata da tutti i primi costituenti, prima del definitivo decreto di riconoscimento della medesima

Art.9
Possono divenire partecipanti sostenitori a tempo indeterminato, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei fondatori, le persone fisiche, singole od associate, e giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscono al fondo di dotazione ed al fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinata, nel minimo, dall'Assemblea dei fondatori, con le modalità previste dal presente statuto.

Art.10
Possono ottenere la qualifica di partecipanti sostenitori, le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea dei fondatori.
I partecipanti sono nominati tali dal Consiglio di gestione. La qualifica di partecipante sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art.11
Sono partecipanti istituzionali gli enti pubblici e privati che contribuiscono al fondo di dotazione od al fondo di gestione della fondazione nelle forme e nella misura, determinata, nel minimo, dall'Assemblea dei fondatori e sono nominati tali dal Consiglio di gestione.
La qualifica di partecipante istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art.12
Possono ottenere la qualifica di partecipanti volontari, nominati tali dal Consiglio di gestione, le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscono agli scopi della fondazione con un contributo ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali, come determinato dall'Assemblea dei fondatori.
L'Assemblea dei fondatori potrà determinare con regolamento la suddivisione e raggruppamento dei partecipanti volontari per categorie di attività e partecipazione alla fondazione. La qualifica di partecipante volontario dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente effettuata.

Art.13
La qualifica di partecipante alla fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto a quanto previsto dal successivo articolo 21 ed alla partecipazione alle iniziative della fondazione.

Art.14
L'Assemblea dei fondatori decide:
. con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri, l'esclusione di partecipanti sostenitori a tempo indeterminato,
. e con il voto favorevole della maggioranza dei membri l'esclusione di partecipanti appartenenti alle altre categorie, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le componenti della fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I partecipanti sostenitori a tempo indeterminato ed i partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla fondazione, fatta eccezione per i motivi sopra elencati nel secondo comma; in tal caso e nel caso di recesso, i componenti gli organi nominati o designati, in quanto espressione dell'escluso o receduto, decadono immediatamente.
Infine sarà escluso di diritto qualsivoglia membro della fondazione che non sia in regola con la normativa antimafia, tempo per tempo vigente.

Art.15
Sono organi della Fondazione:
- l'Assemblea dei fondatori;
- il Consiglio di gestione;
- il Presidente della fondazione;
- il Direttore generale;
- il Collegio dei partecipanti;
- il Revisore dei conti
- il Comitato tecnico scientifico.

Art.16
L'Assemblea dei fondatori è composta da un numero variabile di membri.
Tutti i componenti sono rinnovabili, anche per più mandati. La composizione sarà la seguente:
- fino a numero 4 (quattro) membri in rappresentanza di ciascun fondatore;
- un membro in rappresentanza di ciascun partecipante sostenitore a tempo indeterminato;
- fino a numero 3 (tre) membri scelti tra i partecipanti appartenenti alle altre categorie, dai membri come sopra designati.
I membri in rappresentanza dei partecipanti saranno scelti dai rappresentanti dei fondatori e dei partecipanti sostenitori a tempo indeterminato tra i nominativi indicati da ciascun partecipante, entro 45 (quarantacinque) giorni dall'insediamento dell'Assemblea dei fondatori.
Nelle more dell'espletamento della suindicata procedura l'Assemblea dei fondatori potrà operare con i soli membri nominati dai fondatori e dai partecipanti sostenitori a tempo indeterminato.
Tutti i membri dell'Assemblea dei fondatori restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al sesto esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca, da parte dell'organo che li ha nominati, prima della scadenza del mandato.
In caso di revoca di tutti i membri rappresentanti ciascun fondatore, l'intera assemblea s'intende decaduta e dovrà essere ricostituita ai sensi del presente statuto. Il membro dell'Assemblea dei fondatori che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive della medesima assemblea può essere dichiarato decaduto dall'assemblea stessa.
In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, l'Assemblea dei fondatori deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.
L'Assemblea dei fondatori approva gli obiettivi ed i programmi della fondazione proposti dal Direttore generale e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
In particolare provvede a:
a) stabilire le linee generali dell'attività della fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 3;
b) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo presentati dal Consiglio di gestione;
c) nominare il Presidente della fondazione ed il vice presidente, scegliendoli tra i propri membri;
d) approvare i regolamenti proposti dal Consiglio di gestione;
e) individuare eventuali dipartimenti della fondazione;
f) fissare i criteri ed i requisiti per acquisire le qualifiche di partecipante, ai sensi del presente statuto;
g) procedere alla nomina dei partecipanti sostenitori a tempo indeterminato;
h) deliberare eventuali modifiche statutarie;
i) deliberare in merito allo scioglimento della fondazione ed alla devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto;
j) nominare il Direttore generale, determinandone funzioni, retribuzione e natura dell'incarico;
k) determinare il numero dei componenti e nominare i membri del Consiglio di gestione, determinandone i compensi;
l) determinare il compenso dei membri del revisori dei conti;
m) determinare l'eventuale compenso del Presidente del collegio dei partecipanti;
n) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto.
Le deliberazioni di cui alle lettere b), c) d), g), h), i) e j) sono validamente adottate con il voto favorevole di una maggioranza qualificata del 65 per cento (65%) dei voti.

Art.17
L'Assemblea dei fondatori è convocata dal Presidente della fondazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del voto-proporzionale, alle seguenti regole:
il quorum costitutivo è formato da un numero voti da determinarsi sulla base della composizione numerica dell'assemblea.
Il sessanta per cento (60%) dei voti è attribuito ai rappresentanti dei Fondatori, in egual misura;
ed il restante quaranta per cento (40%) è suddiviso tra gli altri membri, in proporzione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla gestione della fondazione.
L'assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi (2/3) dei voti assegnati.
In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati, purché sia rappresentato almeno il sessanta per cento (60%) dei voti.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente statuto.
Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, dallo stesso nominato, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art.18
Il Consiglio di gestione è composto dal Presidente della fondazione e dai membri nominati dall'Assemblea dei fondatori, tutti scelti tra gli stessi componenti dell'Assemblea dei fondatori al proprio interno; essi restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al sesto esercizio successivo alla loro nomina e sono rinnovabili. La veste di membro dell'Assemblea dei fondatori è compatibile con quella di membro del Consiglio di gestione.
L'Assemblea dei fondatori determina, all'atto della nomina, il numero dei membri per l'intero mandato.
Il Consiglio di gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dall'Assemblea dei fondatori.
In particolare il Consiglio di gestione provvede a:
- predisporre i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all'approvazione dell'Assemblea dei fondatori;
- proporre e predisporre regolamenti da sottoporre all'Assemblea dei fondatori per l'approvazione;
- nominare i partecipanti sostenitori, istituzionali e volontari;
- nominare i direttori degli eventuali dipartimenti determinandone le retribuzioni e la qualifica del rapporto;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto ed all'alienazione di beni mobili anche registrati ed immobili;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- nominare il Comitato tecnico-scientifico della fondazione, regolandone lo svolgimento, chiamando a parteciparvi quelle cariche, pubbliche o private, e quelle personalità che, per ruoli istituzionali ovvero particolari competenze e capacità, guardano con diretta partecipazione all'attuazione dell'oggetto della fondazione.
Il Comitato tecnico scientifico si riunisce almeno una volta all'anno.
Ad esso viene sottoposta, dal Consiglio di gestione, una relazione consuntiva e programmatica dell'operato della fondazione, affinchè lo stesso formuli le proprie raccomandazioni per il raggiungimento degli scopi fondatizi. Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.
Il Consiglio di gestione è convocato d'iniziativa del Presidente della fondazione o su richiesta di un terzo dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Art.19
Il Presidente della fondazione, che è anche presidente dell'Assemblea dei fondatori e del Consiglio di gestione, è nominato dall'Assemblea dei fondatori ed è rinnovabile. Egli ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della fondazione. Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di gestione e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all'adozione dei citati atti. In particolare, il Presidente promuove le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della fondazione. E' compito esclusivo del Presidente stabilire l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei fondatori e del Consiglio di gestione. In caso di assenza od impedimento, egli è sostituito dal vice presidente.

Art.20
Il Direttore generale della fondazione è responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della fondazione. Egli resta in carica sei anni, salvo revoca prima della scadenza del mandato, anche senza giusta causa. In caso di decadenza dell'Assemblea dei fondatori, il Direttore generale s'intende revocato. Il Direttore generale, in tale ambito, sovrintende allo svolgimento dell'attività della fondazione. Egli provvede, in particolare, a delineare i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali nonché a presentare i progetti di bilancio preventivo e consuntivo. Egli può nominare procuratori speciali o per una serie di affari, sempre nell'ambito delle competenze conferitegli. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea dei fondatori, del Consiglio di gestione e del Collegio dei partecipanti, con funzioni consultive e di assistenza al funzionamento degli organi.

Art.21
Il Collegio dei partecipanti è costituito dai partecipanti alla fondazione e si riunisce quando il Presidente della fondazione lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta un numero di partecipanti che corrisponda ad almeno un quinto delle contribuzioni complessive alla fondazione. Possono essere utilizzate anche forme di partecipazione quali la videoconferenza o tramite apparecchiature tecnologiche che consentano ai soggetti siti in diverse sedi di intervenire. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.
Il Presidente del Collegio dei Partecipanti è eletto dalla maggioranza assoluta dei membri.
Il Collegio dei partecipanti formula, su richiesta del Presidente della fondazione, pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
Il Collegio dei partecipanti è presieduto dal Presidente del collegio stesso.
In caso di sua assenza od impedimento, il Collegio è presieduto dal Presidente della fondazione.

Art.22
Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei fondatori, vigila sulla gestione finanziaria della fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
Il Revisore dei conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea dei fondatori e del Consiglio di gestione. Il Revisore dei conti resta in carica per sei esercizi sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al sesto esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Art.23
In caso di scioglimento della fondazione per qualunque causa, il patrimonio di cui la medesima è dotata sarà devoluto a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.24
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.